Statuto

S T A T U T O   D E L L A

CONFSAL Federazione SNALS Università CISAPUNI

T I T O L O I

DELLA FEDERAZIONE

ART. 1
(Costituzione)

E’ costituita la Organizzazione Sindacale “CONFSAL Federazione SNALS/UNIVERSITÀ CISAPUNI” espressione dell’autonomia sindacale nell’ambito delle Istituzioni universitarie, promossa dalla Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONFSAL).

La sede della Federazione Nazionale è sita in Roma.

ART. 2
( Imputazione e successione)

La Federazione riceve per imputazione e successione le deleghe rilasciate fino al 31 dicembre 2007 intestate allo SNALS e alla CISAPUNI e assume la titolarità delle stesse.

ART. 3
(Caratteri e compiti)

La Federazione è apartitica ed aconfessionale. Per il raggiungimento dei suoi fini, essa può coordinare la propria azione con quella di altre organizzazioni sindacali.

Essa fonda la propria attività sul principio della più ampia autonomia e democrazia interna: tutte le cariche sono elettive e tutte le decisioni degli organi collegiali devono essere prese a maggioranza.

La Federazione ha il compito di tutelare, dal punto di vista morale, professionale, giuridico ed economico, gli interessi di tutto il personale universitario per il miglioramento delle proprie condizioni di vita e per la valorizzazione delle varie funzioni nel quadro delle attività universitarie.


T I T O L O II

DEGLI ISCRITTI

 

 ART. 4
(Ammissione alla Federazione)

La Federazione è aperta a tutti coloro che, facendo parte del personale (di ruolo e non di ruolo) o che, comunque, operando nelle Istituzioni Universitarie, nel rispetto della disciplina fissata dal presente Statuto, desiderino contribuire alla sua attività sindacale.

Gli iscritti hanno nella Federazione uguali diritti e doveri e sono elettori ed eleggibili a tutte le cariche. Essi sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e di tutte le deliberazioni degli Organi Statutari.

Ogni iscritto ha il dovere di partecipare attivamente alla vita della Federazione.

 

ART. 5
(Domanda di iscrizione)

L’iscrizione alla Federazione è individuale.

La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

La presentazione della domanda presume la conoscenza dello Statuto ed impegna il richiedente alla osservanza dello stesso.

 

ART. 6
(Dimissioni)

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto all’Amministrazione di appartenenza e alla Federazione.

Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata.

L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della medesima.

 

ART. 7
(Ricorsi)

Contro tutte le decisioni di competenza degli organi è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte dell’interessato o di qualsiasi iscritto o di qualunque organo della Federazione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ART. 8
(Tesseramento)

Ogni iscritto deve versare l’importo delle quote che sono stabilite dagli organi statutari.

 

T I T O L O  III

DEGLI ORGANI NAZIONALI

 

ART. 9
(Organi della Federazione)

Sono organi della Federazione:

  • il Congresso Nazionale
  • il Consiglio Nazionale
  • la Segreteria Nazionale
  • il Collegio dei Sindaci
  • il Collegio dei Probiviri

 

C O N G R E S S O   N A Z I O N A L E

 

ART. 10
(Costituzione)

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dalle assemblee delle sezioni universitarie.

Il delegato non può farsi rappresentare per delega.

Agli effetti del numero dei delegati da eleggere al Congresso Nazionale, il tesseramento è calcolato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente se il Congresso ha luogo nel primo semestre dell’anno; alla data del 30 giugno se ha luogo nel secondo semestre dell’anno.

 

ART. 11
(Competenze)

Il Congresso Nazionale è l’organo sovrano della Federazione; esso delibera sugli indirizzi generali dell’attività sindacale:

  • Esamina l’attività sindacale organizzativa ed amministrativa svolta dagli organi nazionali della Federazione;
  • Delibera sui programmi e sull’organizzazione generale, sui provvedimenti amministrativi e finanziari;
  • Approva e modifica lo Statuto;
  • Esso inoltre elegge:

– Consiglio Nazionale;

– il Collegio Nazionale dei Sindaci revisori dei conti;

-il Collegio Nazionale dei probiviri;

ART. 12
(Convocazione e Ordine del giorno)

Il Congresso ordinario è convocato dal Consiglio Nazionale ogni quattro anni nella località fissata dal Consiglio stesso.

L’ O.d.G. ed il regolamento dei lavori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale che diramerà, almeno 60 giorni prima della data fissata, gli avvisi di convocazione con l’indicazione dell’ O.d.G. di massima dei lavori congressuali.

 

C O N S I G L I O   N A Z I O N A L E

ART. 13
(Composizione)

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 18 ad un massimo di 70 membri.

 

ART. 14
(Competenze)

Il Consiglio Nazionale convoca, tramite la Segreteria Nazionale, il Congresso ordinario e definisce l’ordine del giorno di massima dei lavori congressuali.

Si riunisce normalmente due volte l’anno su convocazione della Segreteria Nazionale ed in via straordinaria su richiesta dei due terzi dei suoi componenti.

Delibera sugli indirizzi espressi dal Congresso e per la definizione della politica contrattuale. Il Consiglio Nazionale elegge il Presidente e il Segretario che costituiscono la Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può integrare la Segreteria Nazionale fino ad un massimo di sei componenti.

 

 S E G R E T E R I A   N A Z I O N A L E

 

ART. 15
(Competenze)

La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo del Consiglio Nazionale, attua le sue decisioni e in conformità ad esse cura e dirige l’attività sindacale, organizzativa ed amministrativa della Federazione; cura l’esatta osservanza dello Statuto; coordina e stimola l’attività delle organizzazioni periferiche; determina particolari settori di elaborazione programmatica affidandone ai propri componenti la responsabilità.

La Segreteria Nazionale può assumere, qualora particolari necessità lo impongano, tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione. Tali iniziative dovranno essere portate a conoscenza dei membri del Consiglio Nazionale.

 

T I T O L O  IV

STRUTTURE PERIFERICHE

 

ART. 16
(Sezioni)

La struttura periferica della Federazione è articolata in Sezioni, che hanno sede presso le Università o gli Istituti di Istruzione Universitaria.

L’assemblea di sezione elegge un Direttivo unitario.

 

ART. 17
(Costituzione)

L’ambito della Sezione coincide con quello dell’Università, dell’Istituto di Istruzione Universitaria.

 

ART. 18
(Compiti)

La Sezione costituisce l’unità organica di base per l’azione sindacale e rappresenta la Federazione nell’ambito universitario di sua competenza.

 

T I T O L O V

SINDACI REVISORI E PROBIVIRI

ART. 19
(Collegio dei Sindaci)

Il Congresso Nazionale nomina cinque Sindaci revisori dei conti (tre effettivi e due supplenti), i quali controllano l’andamento amministrativo, verificandone la regolarità.

I sindaci revisori dei conti, in occasione delle convocazioni ordinarie del Congresso, compilano una relazione sul bilancio e la sottopongono all’approvazione del predetto organo.

 

ART. 20
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Congresso.

Esso ha il compito di giudicare la condotta degli iscritti e può deciderne anche l’espulsione.

La carica di Probiviro è rinnovabile ed è incompatibile con la carica di componente della Segreteria Nazionale e con quella di Segretario di Sezione.

 

T I T O L O VI

RISORSE FINANZIARIE

ART. 21
(Mezzi finanziari)

I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti dalle quote degli iscritti.

Mediante apposito regolamento sarà definito l’ammontare delle risorse da destinare alla gestione sia Nazionale che delle singole Sezioni.